PLUSVALENZA :
[Cos’è? Quando è tassata? Quando si paga?]
Chi vende un immobile è soggetto al pagamento delle imposte. Non si tratta, però, di una regola valida per tutti i casi, in quanto presenta delle specifiche regole che variano in base alla tipologia di immobile.
La plusvalenza in campo immobiliare non è altro che la differenza positiva che si ottiene rivendendo una proprietà acquistata in precedenza.
Per fare un esempio: qualora tu avessi acquistato la tua casa ad un prezzo di 100.000,00€ e la rivendessi a 150.000,00€, la plusvalenza generata sarebbe di 50.000,00€.
Ne avrai sentito sicuramente parlare, ma probabilmente non ti è chiara l’importanza che ricopre a livello fiscale e l’impatto economico che può avere.
Chi, infatti, vende un immobile e grazie all’aumento di valore tra l’acquisto e la vendita percepisce un guadagno, genera appunto una plusvalenza che viene poi tassata, ma solamente in alcuni casi espressamente stabiliti dalla legge.
Fatta eccezione per i terreni oggetto di lottizzazione o i fabbricati costruiti sugli stessi, per i quali l’eventuale plusvalenza è sempre tassata, per gli altri tipi di immobili no ed ora andremo ad analizzare i vari casi specifici.
Se l’oggetto di compravendita è un fabbricato (di qualsiasi tipologia), sarà sottoposto alla tassazione dell’eventuale plusvalenza soltanto nel caso in cui siano passati meno di cinque anni tra la data del tuo acquisto e quella della vendita.
Sono esenti dalla tassazione le abitazioni in cui il proprietario ha avuto la residenza (o quella di un famigliare) per la maggior parte del tempo che è intercorso tra l’acquisto e la rivendita.
Tutto ciò rientra nel caso in cui il fabbricato ti sia pervenuto con un atto di compravendita o donazione, qualora si trattasse di successione la plusvalenza non è soggetta a tassazione.
Per i fabbricati in corso di costruzione va fatto un discorso a parte in quanto va verificato lo stato dell’immobile: qualora fosse stato realizzato il rustico con tutte le mura perimetrali e la copertura del tetto, allora vengono applicate le regole per i fabbricati.
Se queste opere sono incomplete, allora si applicano le regole dei terreni edificabili la cui eventuale plusvalenza viene sempre tassata anche dopo i cinque anni dall’acquisto ed anche in caso di successione o donazione.
Per quanto riguarda i terreni agricoli o non edificabili, la plusvalenza tassata può generarsi nel caso di rivendita prima della scadenza dei cinque anni dall’acquisto e, come per i fabbricati, è esente in caso di successione ma non se ricevuto per donazione.
Ma come si quantificano le tasse da pagare?
Le imposte da pagare vengono calcolate sul guadagno totale dopo aver dedotto alcune spese come il costo delle tasse per l’acquisto dell’immobile, l’onorario notarile e le fatture delle spese per eventuali lavori di manutenzione straordinaria.
Una volta calcolate queste spese deducibili, il reddito verrà tassato di conseguenza e dovrà essere pagato assieme agli altri redditi IRPEF, oppure direttamente al momento del rogito come imposta sostitutiva al 26%.
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